Passare da regime ordinario a forfettario?

E’ vero che alla fine di ogni anno ti trovi in difficoltà perché non sai se restare nel regime che hai scelto oppure cambiarlo? Sembra che il  31 dicembre sia la resa dei conti su quale regime fiscale adottare per l’anno successivo. A rendere più difficile la decisione sono anche le tante manovre finanziarie che si susseguono a vicenda, proponendo ora l’uno ora l’altro regime generando confusione. Oggi vorrei fare chiarezza sulla possibilità di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario. Ci soffermeremo innanzitutto sei requisiti del regime forfettario, sulle modalità di opzione del regime e sugli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti del regime forfettario

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario è possibile in presenza di determinate condizioni, che elenchiamo di seguito:

Al 31/12 dell’anno precedente occorre possedere i seguenti requisiti:

  1. ricavi non superiori a 65.000€;
  2. non aver beneficiato  di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
  3. essere residente in Italia oppure produrre almeno il 75% del reddito in Italia;
  4. non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  5. non partecipare a società di persone, associazioni professionali, SRL trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività.
  6. non avere partecipazioni di controllo in SRL la cui attività sia riconducibile direttamente o indirettamente all’attività svolta con partita Iva individuale;
  7. non produrre fatturato prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso oppure nei due anni precedenti d’imposta rapporti di lavoro.

Modalità di opzione del regime forfettario

Per parlare della modalità di opzione del regime forfettario occorre prima distinguere i contribuenti già in attività da quelli che iniziano l’attività perché cambia la modalità di adesione al regime forfettario. Vediamo per entrambe le categorie di soggetti come si esercita l’opzione:

Contribuenti con in corso un’ attività

Il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover presentare alcuna comunicazione preventiva o successiva. E’ importante però  inviare un’apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora siano interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

Contribuenti che iniziano l’attività

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, sono obbligati a comunicare la dichiarazione di inizio attività con l’apposito modello AA9/12. Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Qualora il contribuente non comunichi nella dichiarazione di inizio attività la volontà di avvalersi del regime forfettario l’omessa indicazione non preclude l’accesso al regime, però il contribuente è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Precisiamo che: il possesso dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va comunicata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Scelta del regime: per obbligo o per opzione?

Nel corso della propria attività un contribuente può decidere di modificare il proprio regime contabile di appartenenza: ciò può accadere per obbligo, come ad esempio nei casi in cui abbia effettuato operazioni che precludono la permanenza in un regime agevolato, oppure per opzione, qualora egli ritenga più conveniente cambiare il regime di appartenenza. Entrambi i casi sono regolamentati da norme e documenti di prassi.

La regola di base che disciplina i passaggi di regime è dettata dal D.P.R. n. 442/1997, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta:

  • vincola per il contribuente per almeno un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto;
  • si desume da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
  • il contribuente è tenuto a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (quadro VO).

Chiarimenti:

L’adozione del regime ordinario per opzione, obbliga a rimanere nel regime scelto per almeno 3 anni;

L’adozione  del regime ordinario  per obbligo, in quanto vengono meno i requisiti non prevede alcun vincolo triennale e pertanto dall’anno successivo, possono aderire nuovamente al regime forfettario; la norma  prevede che in caso di perdita dei requisiti la fuori uscita avvenga a partire dall’anno successivo.

Cosa ne pensa l’Agenzia dell’Entrate sul passaggio dal regime ordinario al forfettario

Sul regime forfettario si è espressa di recente l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 107/2019. L’Agenzia ha, infatti, chiarito che il contribuente in possesso dei requisiti per usufruire del regime forfettario può accedere a tale sistema agevolato anche in deroga al vincolo triennale stabilito per il regime di tassazione ordinario.

All’Agenzia delle Entrate era stato chiesto la possibilità di applicare il regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, senza rispettare il vincolo triennale connesso all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni.

L’amministrazione finanziaria nel caso di specie, ha chiarito che si applica quanto disposto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997, secondo il quale: in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta, è possibile la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Conclusioni

In conclusione possiamo dire che il contribuente, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019. Anche chi ha optato per l’Iva per cassa, che prevede l’ opzione vincolante per un triennio, non ancora concluso, può transitare al regime forfettario, in possesso dei requisiti previsti.

Come si evince dalla lettura del testo,  eliminato il vincolo triennale, è molto semplice aderire al regime forfettario in presenza dei requisiti essenziali.

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